FAQ
Rischio elettrico
Le domande più frequenti sul rischio elettrico nei luoghi di lavoro: valutazione, contatti diretti e indiretti, lavori sotto tensione e in prossimità, qualifiche PES/PAV/PEI, verifiche degli impianti e cosa si rischia. Risposte con i riferimenti agli artt. 80-87 del D.Lgs. 81/2008 e alla norma CEI 11-27.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e preposti sul rischio elettrico nei luoghi di lavoro, dalla valutazione dei contatti diretti e indiretti alle verifiche periodiche degli impianti. Il quadro normativo è definito dagli artt. 80, 82 e 83 del Testo Unico e dalle distanze di sicurezza dell’Allegato IX, integrati dalla norma tecnica CEI 11-27 per le qualifiche e le procedure. Per gli aspetti operativi trovi la guida alle qualifiche PES, PAV e PEI, quella ai lavori fuori tensione e l’approfondimento sulle verifiche dell’impianto di terra.
Le domande
Che cos'è il rischio elettrico e da cosa dipende?
Il rischio elettrico è la possibilità di danno alla persona per il passaggio di corrente nel corpo (folgorazione) o per gli effetti dell'arco elettrico, come ustioni e incendi. Dipende dall'intensità della corrente, dal percorso attraverso il corpo, dalla durata del contatto e dalle condizioni dell'ambiente. Gli obblighi in materia sono raccolti nel Titolo III Capo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 80-87), dedicato agli impianti e alle apparecchiature elettriche.
Come si valuta il rischio elettrico in azienda?
L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti dagli impianti e dalle apparecchiature elettriche, considerando contatti diretti e indiretti, sovracorrenti, sovratensioni, archi e scariche atmosferiche. La valutazione tiene conto delle condizioni d'uso, degli ambienti (umidi, con rischio di esplosione o incendio) e dell'interferenza con altri lavori. Gli esiti confluiscono nel DVR e orientano le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare.
Qual è la differenza tra contatto diretto e contatto indiretto?
Il contatto diretto è il contatto con una parte attiva normalmente in tensione, come un conduttore scoperto; il contatto indiretto è il contatto con una massa metallica andata in tensione per un guasto d'isolamento. La protezione dai contatti diretti si ottiene con isolamento, involucri e barriere, mentre quella dai contatti indiretti si basa su messa a terra coordinata con interruttori differenziali e sull'interruzione automatica dell'alimentazione. Entrambe rientrano tra i requisiti di sicurezza richiamati dagli artt. 80 e 81.
I lavori elettrici sotto tensione sono ammessi?
I lavori su parti in tensione sono in via generale da evitare: la regola è operare fuori tensione. L'art. 82 del D.Lgs. 81/2008 consente i lavori sotto tensione solo a condizioni determinate, con procedure di sicurezza, attrezzature idonee e personale adeguatamente formato; per i sistemi di categoria II e III (oltre 1000 V in corrente alternata) è inoltre richiesta un'apposita abilitazione dell'impresa secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale di riferimento. Fuori da queste condizioni il lavoro in tensione non è consentito.
Cosa prevede la norma per i lavori in prossimità di parti attive?
Quando non è possibile lavorare fuori tensione o intervenire sotto tensione con le dovute cautele, l'art. 83 vieta di operare in prossimità di linee o impianti elettrici se non si rispettano distanze di sicurezza o non si adottano protezioni contro i contatti. Le distanze minime dalle parti attive non protette, in funzione della tensione, sono indicate nell'Allegato IX del Testo Unico. In cantiere questo è un punto critico per lavori con gru, ponteggi e macchine operatrici in vicinanza di linee aeree.
Che cosa sono le qualifiche PES, PAV e PEI?
Sono le qualifiche definite dalla norma tecnica CEI 11-27 per chi esegue lavori elettrici: PES è la Persona Esperta, PAV la Persona Avvertita e PEI l'idoneità ai lavori sotto tensione in bassa tensione. Il datore di lavoro attribuisce formalmente queste qualifiche in base a formazione, esperienza e capacità di riconoscere e gestire i rischi elettrici. Il richiamo alle norme di buona tecnica come la CEI 11-27 consente di assolvere agli obblighi degli artt. 80 e seguenti; il percorso è illustrato nella guida alle qualifiche PES, PAV e PEI.
Quali sono le cinque regole d'oro per lavorare fuori tensione?
Le cinque regole d'oro codificate dalla CEI 11-27 sono: sezionare l'impianto, evitare richiusure accidentali, verificare l'assenza di tensione, mettere a terra e in cortocircuito, e delimitare e proteggere le parti attive vicine. Vanno eseguite nell'ordine indicato e mantenute per tutta la durata del lavoro. Sono la procedura di riferimento per mettere in sicurezza un impianto prima di intervenire ed evitare la rimessa in tensione involontaria.
Chi può eseguire i lavori elettrici e quale formazione serve?
I lavori elettrici devono essere affidati a persone con capacità e competenze adeguate, individuate dal datore di lavoro secondo i profili della CEI 11-27 (PES, PAV, PEI). La formazione e l'addestramento specifici sono un obbligo che discende dagli artt. 36, 37 e 80 del D.Lgs. 81/2008 e dai contenuti della norma tecnica. Le qualifiche vanno attribuite per iscritto e aggiornate, tenendo conto dell'esperienza maturata e delle tipologie di impianto su cui si opera.
Quali DPI servono contro il rischio elettrico?
In funzione dei rischi individuati servono DPI dielettrici come guanti isolanti, calzature e tappeti isolanti, elmetto con visiera per la protezione dall'arco elettrico e indumenti a bassa propagazione di fiamma. Molti di questi dispositivi sono DPI di terza categoria, per i quali l'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 impone l'addestramento obbligatorio. La scelta segue la valutazione dei rischi e va accompagnata da attrezzi isolati e strumenti di verifica dell'assenza di tensione idonei alla tensione di lavoro.
Ogni quanto vanno verificati gli impianti elettrici e di messa a terra?
L'art. 86 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di provvedere alle verifiche periodiche degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche, secondo la periodicità stabilita dalle norme. Per gli impianti di messa a terra e i dispositivi contro le scariche atmosferiche il riferimento operativo è il DPR 462/2001, che disciplina la prima verifica e le verifiche periodiche a cadenza biennale o quinquennale a seconda dell'attività. Le verifiche vanno documentate e messe a disposizione degli organi di controllo.
Che ruolo hanno la dichiarazione di conformità e il DM 37/2008?
Gli impianti elettrici negli edifici devono essere realizzati a regola d'arte e corredati della dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008, rilasciata dall'impresa installatrice abilitata. Questo documento attesta la corretta esecuzione dell'impianto ed è il presupposto per un uso sicuro e per le successive verifiche. Un impianto privo di dichiarazione di conformità o non a regola d'arte è un elemento di rischio che va rilevato nella valutazione e sanato.
Cosa si rischia in caso di violazioni sul rischio elettrico?
Le violazioni degli obblighi in materia di impianti e apparecchiature elettriche del Titolo III Capo III sono sanzionate penalmente dall'art. 87 del D.Lgs. 81/2008, oltre a esporre a responsabilità penali in caso di infortunio. Le sanzioni variano in funzione della norma violata e della gravità. Per gli importi e le fattispecie aggiornate occorre fare riferimento al testo vigente dell'articolo, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.