FAQ
Rischio biologico
Le domande più frequenti sul rischio biologico: cosa disciplina il Titolo X del D.Lgs. 81/2008, come si classificano gli agenti biologici, come si valuta il rischio, quali misure di contenimento e igieniche servono, quando scattano sorveglianza sanitaria, vaccinazioni e registro degli esposti.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sul rischio biologico, dalla classificazione degli agenti alla valutazione, fino alle misure di contenimento, alla sorveglianza sanitaria e ai registri. Per il metodo operativo trovi la guida alla valutazione del rischio biologico e, per gli ambienti a maggiore esposizione, l’approfondimento sul rischio biologico in sanità. Il quadro normativo è definito dal Titolo X del Testo Unico, in particolare dagli artt. 271 e 279; per gli aspetti collegati vedi le schede sugli agenti biologici e sulla legionella.
Le domande
Che cos'è il rischio biologico e quando si applica il Titolo X?
Il rischio biologico è la possibilità di contrarre infezioni, allergie o intossicazioni per effetto dell'esposizione ad agenti biologici, cioè microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani in grado di provocare tali effetti. La materia è disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008, che si applica a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici, sia per uso deliberato sia per esposizione potenziale connessa alla lavorazione (art. 266). Le definizioni di riferimento sono contenute nell'art. 267.
Come sono classificati gli agenti biologici?
L'art. 268 del D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in ordine crescente di pericolosità, in base alla probabilità di causare infezioni, alla propagazione nella collettività e alla disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche efficaci. L'elenco ufficiale degli agenti classificati è riportato nell'Allegato XLVI. Dal gruppo 1 (scarsa probabilità di infezione) si arriva al gruppo 4 (elevato rischio di infezione grave, propagazione elevata e assenza di misure efficaci).
In quali attività è presente il rischio biologico?
Il rischio riguarda sia le attività che comportano l'uso deliberato di agenti biologici, come i laboratori microbiologici e i processi industriali, sia le attività in cui l'esposizione è potenziale e non intenzionale. L'Allegato XLIV riporta un elenco esemplificativo di lavorazioni che possono comportare la presenza di agenti biologici, tra cui sanità, veterinaria, laboratori, agricoltura, zootecnia, gestione dei rifiuti e depurazione delle acque reflue. L'assenza di un'attività dall'elenco non esclude comunque l'obbligo di valutare il rischio quando l'esposizione è possibile.
Come si valuta il rischio biologico?
La valutazione del rischio segue l'art. 271: il datore di lavoro considera la classificazione e le caratteristiche degli agenti, le informazioni sulle malattie che possono contrarsi, gli effetti allergici e tossici, le modalità di esposizione e gli eventuali effetti sinergici. La valutazione tiene conto dei principi di buona prassi microbiologica e viene aggiornata periodicamente, in particolare in occasione di modifiche significative dell'attività. I suoi esiti e i dati richiesti dalla norma sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Quali misure tecniche, organizzative e procedurali sono obbligatorie?
L'art. 272 impone di evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi quando l'attività lo consente e, in caso contrario, di ridurre al minimo l'esposizione. Le misure comprendono la limitazione del numero di lavoratori esposti, la definizione di procedure di lavoro e di misure di protezione collettiva o individuale, i mezzi per la raccolta e la movimentazione in sicurezza dei campioni, l'uso del segnale di rischio biologico e i piani di emergenza per gli incidenti. La scelta delle misure discende direttamente dalla valutazione del rischio.
Quali misure igieniche deve garantire il datore di lavoro?
L'art. 273 prescrive che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, di mezzi per lavarsi e, ove necessario, di sostanze per la pulizia degli occhi e antisettici per la pelle. Vanno vietati il consumo di cibi e bevande, il fumo e l'applicazione di cosmetici nelle aree a rischio, e devono essere previsti indumenti protettivi e DPI da riporre in luoghi separati, controllati, disinfettati e puliti. Occorre inoltre garantire spogliatoi separati per gli indumenti di lavoro e per quelli civili quando il rischio lo richiede.
Quando servono la sorveglianza sanitaria e i vaccini?
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è disciplinata dall'art. 279: il medico competente definisce il protocollo sanitario sulla base della valutazione del rischio e propone le misure di prevenzione, compreso l'eventuale allontanamento del lavoratore. Quando dalla valutazione emerge un rischio per la salute, il datore di lavoro mette a disposizione vaccini efficaci per gli agenti a cui i lavoratori sono o possono essere esposti, somministrati a cura del medico competente. I vaccini e i controlli sanitari sono a carico del datore di lavoro.
Che cos'è il registro degli esposti e degli eventi accidentali?
Per gli agenti biologici dei gruppi 3 e 4 l'art. 280 prevede che il datore di lavoro istituisca e aggiorni, tramite il medico competente, un registro degli esposti e degli eventi accidentali. Il registro riporta l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali incidenti; i dati vanno trasmessi, secondo le modalità previste, agli organi competenti e consegnati all'INAIL e all'organo di vigilanza in caso di cessazione dell'attività. L'art. 281 disciplina inoltre i registri dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
Ci sono misure specifiche per ospedali, laboratori e strutture veterinarie?
Sì: l'art. 274 detta misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, dove è necessario individuare le procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi materiali e rifiuti potenzialmente contaminati. Nei laboratori e nei processi industriali che utilizzano agenti dei gruppi 2, 3 e 4 si applicano inoltre i livelli e le misure di contenimento indicati negli Allegati XLVII e XLVIII, graduati in funzione del gruppo dell'agente. Le procedure operative in ambito sanitario sono approfondite nella guida sul [rischio biologico in sanità](/guide/rischio-biologico-sanita-procedura/).
La legionella rientra nel rischio biologico?
Sì: la legionella è un agente biologico che si sviluppa negli impianti idrici e aeraulici e può causare infezioni respiratorie anche gravi, per cui il relativo rischio va valutato ai sensi del Titolo X e gestito con le misure tecniche e igieniche degli artt. 272 e 273. La valutazione si integra con le linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che indicano i controlli sugli impianti e le procedure di manutenzione. Il tema è trattato in dettaglio nella scheda dedicata alla [legionella](/rischi/legionella/).
Cosa fare in caso di infortunio o esposizione accidentale, come una puntura d'ago?
L'evento accidentale che può comportare l'esposizione ad agenti biologici va gestito attivando immediatamente il primo soccorso aziendale, organizzato secondo l'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e il DM 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell'azienda. Vanno seguite le procedure previste dalla valutazione del rischio, comprese eventuali profilassi post-esposizione da attivare tramite il medico competente e le strutture sanitarie. L'evento deve inoltre essere annotato nel registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui all'art. 280 quando riguarda agenti dei gruppi 3 e 4.
Cosa si rischia in caso di violazione degli obblighi sul rischio biologico?
La mancata valutazione del rischio, l'assenza delle misure di contenimento e igieniche o l'omessa sorveglianza sanitaria rientrano tra le violazioni degli obblighi del Titolo X, assistite da sanzioni penali a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, oltre alle responsabilità in caso di malattia professionale o infortunio. Poiché le fattispecie e gli importi sono soggetti ad aggiornamento e rivalutazione periodica, per il dettaglio occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. 81/2008.