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FAQ

Movimentazione manuale dei carichi

Le domande più frequenti sulla movimentazione manuale dei carichi: cosa rientra nel rischio, se esiste un peso limite, quando e come si valuta, quali misure organizzative servono, la sorveglianza sanitaria e la tutela delle lavoratrici madri. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008.

Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e preposti sulla movimentazione manuale dei carichi, dal peso di riferimento alla sorveglianza sanitaria. Per il quadro degli obblighi vedi l’art. 168 del Testo Unico e i criteri dell’Allegato XXXIII, mentre il metodo operativo di valutazione è spiegato nella guida MMC. Per i rischi collegati puoi consultare le schede su movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta e posture incongrue.

Le domande

  • Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi?

    Sono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare, che per caratteristiche o condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi per la salute, in particolare dorso-lombari (art. 167 del D.Lgs. 81/2008). La disciplina è contenuta nel Titolo VI e nell'Allegato XXXIII del Testo Unico.

  • Esiste un peso limite oltre il quale un carico non può essere sollevato?

    Il Testo Unico non fissa un peso massimo unico e vincolante: il rischio dipende non solo dal peso, ma anche da frequenza, distanza, altezza di presa, torsioni e caratteristiche del lavoratore. L'Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche, che indicano valori di riferimento (comunemente 25 kg per la popolazione maschile adulta in condizioni ideali) da adattare al contesto reale tramite la valutazione.

  • Quando il datore di lavoro deve valutare il rischio da movimentazione dei carichi?

    La valutazione è obbligatoria ogni volta che non è possibile evitare la movimentazione manuale ricorrendo a mezzi meccanici (art. 168, co. 1 e 2). Il datore analizza gli elementi di rischio elencati nell'Allegato XXXIII e, dove utile, applica i metodi tecnici di riferimento come le norme della serie ISO 11228.

  • Quali misure deve adottare il datore di lavoro?

    In via prioritaria il datore deve evitare la movimentazione manuale, ad esempio con attrezzature meccaniche; quando non è possibile, deve ridurre il rischio con misure organizzative e mezzi appropriati (art. 168). Rientrano tra queste l'organizzazione dei posti di lavoro, la riduzione della frequenza e delle distanze, gli ausili alla presa e l'alternanza dei compiti.

  • I lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi sono soggetti a sorveglianza sanitaria?

    Sì: quando la valutazione evidenzia un rischio residuo per la salute, i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 168, co. 2, lett. d, in collegamento con l'art. 41). Il medico competente valuta l'idoneità alla mansione specifica e può indicare limitazioni o prescrizioni sul tipo di carichi movimentabili.

  • Che informazione e formazione servono per la movimentazione dei carichi?

    Il datore deve fornire ai lavoratori informazioni adeguate sul peso e sulle caratteristiche dei carichi, oltre a formazione e addestramento sulle corrette modalità di movimentazione e sui rischi in caso di esecuzione scorretta (art. 169). L'addestramento pratico sulle tecniche di sollevamento è particolarmente importante per le mansioni gravose.

  • Il traino e la spinta di carichi rientrano nel rischio da movimentazione manuale?

    Sì: le azioni di spingere e tirare fanno parte delle operazioni di movimentazione manuale definite dall'art. 167 e vanno valutate secondo i criteri dell'Allegato XXXIII. Per queste attività si utilizzano metodi tecnici dedicati, che considerano la forza iniziale e di mantenimento, la distanza e le condizioni del pavimento; l'approfondimento è nella scheda dedicata al [traino e spinta](/rischi/traino-spinta/).

  • I movimenti ripetitivi degli arti superiori rientrano nella movimentazione dei carichi?

    Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è un rischio distinto ma affine, riconducibile al Titolo VI quando comporta rischi per la salute, e si valuta con norme tecniche specifiche della serie ISO 11228. Anche in questo caso la valutazione deve essere inserita nel documento aziendale; vedi la scheda sui [movimenti ripetitivi](/rischi/movimenti-ripetitivi/).

  • Le lavoratrici in gravidanza possono essere adibite alla movimentazione dei carichi?

    No: la movimentazione manuale di carichi è tra i lavori vietati o soggetti a limitazione per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo di tutela previsto dal D.Lgs. 151/2001. Il datore deve valutare specificamente questo rischio e, se presente, modificare le mansioni o spostare la lavoratrice ad altra attività, come illustrato nella [guida alle lavoratrici madri](/guide/valutazione-lavoratrici-madri/).

  • La valutazione della movimentazione dei carichi va inserita nel DVR?

    Sì: l'esito della valutazione del rischio da movimentazione manuale è parte integrante del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28. Deve indicare le mansioni interessate, i metodi utilizzati, il livello di rischio e le misure di prevenzione adottate, con i relativi programmi di attuazione.

  • Quali metodi tecnici si usano per valutare il rischio da movimentazione dei carichi?

    L'Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche, in particolare alla serie ISO 11228 (sollevamento e trasporto, traino e spinta, movimenti ripetitivi), spesso con l'ausilio dell'indice di sollevamento del metodo NIOSH. La scelta del metodo dipende dal tipo di operazione; il percorso pratico è descritto nella [guida alla valutazione MMC](/guide/valutazione-mmc-niosh/).

  • Cosa si rischia se non si valuta il rischio da movimentazione dei carichi?

    L'omessa valutazione e l'inosservanza degli obblighi dell'art. 168 rientrano tra le violazioni del datore di lavoro sanzionate penalmente dal Titolo VI del D.Lgs. 81/2008. Per gli importi e le fattispecie aggiornate occorre fare riferimento al testo vigente delle norme sanzionatorie, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.