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FAQ

Medico competente e visite

Le domande più frequenti su medico competente e sorveglianza sanitaria: quando la nomina è obbligatoria, chi sceglie il medico, quali visite servono, come funziona il giudizio di idoneità e il ricorso. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008.

Le risposte che seguono raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP su nomina del medico competente, visite e giudizi di idoneità. Per capire quando la nomina scatta davvero c’è la guida dedicata, mentre l’intero percorso degli accertamenti è descritto nella guida alla sorveglianza sanitaria. Il quadro normativo di riferimento resta negli artt. 25 e 41 del Testo Unico.

Le domande

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?

Quando la valutazione dei rischi fa emergere lavorazioni per cui il Testo Unico prevede la sorveglianza sanitaria: agenti chimici pericolosi, rumore o vibrazioni oltre i valori d'azione, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre venti ore settimanali, agenti biologici e altre ipotesi previste dai titoli specifici. La nomina è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 18, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008); se nessun rischio la impone, il medico competente non va nominato.

Chi sceglie e nomina il medico competente?

Lo nomina il datore di lavoro, che può scegliere un dipendente, un collaboratore esterno o un medico di una struttura pubblica o privata convenzionata (art. 39, co. 2). Il medico deve possedere uno dei titoli previsti dall'art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti) ed essere iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero della Salute.

Che differenza c'è tra visita preventiva e visita periodica?

La visita preventiva si svolge prima dell'adibizione alla mansione, per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà destinato; la visita periodica controlla nel tempo lo stato di salute in funzione dei rischi (art. 41, co. 2). La periodicità è di norma annuale, ma il medico competente può stabilirne una diversa in base alla valutazione dei rischi.

Il medico competente deve visitare l'azienda?

Sì. Tra i suoi obblighi c'è la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con periodicità diversa che egli stesso stabilisce in base alla valutazione dei rischi comunicandola al datore di lavoro (art. 25, co. 1, lett. l). Il sopralluogo serve a conoscere i cicli produttivi e a tarare correttamente il protocollo sanitario.

Cosa contiene il protocollo sanitario?

Il protocollo definisce, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori esposti, quali accertamenti clinici e strumentali eseguire e con quale periodicità. Lo predispone il medico competente sulla base dei rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, co. 1, lett. b). Non è un modello fisso: cambia con i rischi e con la mansione.

Il lavoratore può rifiutare la visita medica?

No: sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore (art. 20, co. 2, lett. i). Il rifiuto ingiustificato impedisce l'espressione del giudizio di idoneità e, non potendo il datore adibire alla mansione un lavoratore privo di idoneità, può avere conseguenze disciplinari; è opportuno gestirlo formalizzando la convocazione.

Cos'è il giudizio di idoneità e quali forme può assumere?

È l'esito che il medico competente esprime dopo ogni visita: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente alla mansione specifica (art. 41, co. 6). Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

Come si contesta un giudizio di idoneità?

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro il termine di legge dalla comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente (di norma l'ASL), che dispone gli accertamenti necessari e può confermare, modificare o revocare il giudizio (art. 41, co. 9). Il ricorso può essere proposto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.

Cosa deve fare il datore in caso di giudizio di inidoneità?

Quando il medico esprime limitazioni o inidoneità, il datore di lavoro deve attuare le misure indicate e, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con lo stato di salute, conservando la retribuzione della mansione di provenienza (art. 42). Il giudizio è vincolante: non si può assegnare il lavoratore a mansioni che il medico ha escluso.

Chi conserva la cartella sanitaria e di rischio?

La cartella sanitaria e di rischio è istituita e aggiornata dal medico competente, che la custodisce con salvaguardia del segreto professionale e la tiene presso il luogo concordato con il datore di lavoro, il quale ne assicura la conservazione con salvaguardia della riservatezza (art. 25, co. 1, lett. c). Alla cessazione dell'incarico il medico consegna la documentazione sanitaria al datore, e al lavoratore la copia che lo riguarda.

La sorveglianza sanitaria prosegue dopo la fine dell'esposizione?

In alcuni casi sì: per determinati agenti, ad esempio cancerogeni, mutageni e amianto, il Testo Unico prevede accertamenti anche dopo la cessazione dell'esposizione o del rapporto di lavoro, secondo le indicazioni del medico competente e degli organi competenti (titoli specifici del D.Lgs. 81/2008). Verificare sempre l'ipotesi applicabile al rischio in esame.

Il medico competente partecipa alla riunione periodica?

Sì, nelle aziende e unità produttive con più di quindici lavoratori il medico competente partecipa, quando nominato, alla riunione periodica indetta almeno una volta l'anno dal datore di lavoro (art. 35). In quella sede presenta i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di tali risultati.

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