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FAQ

Appalti e DUVRI

Le domande più frequenti su appalti, subappalti e DUVRI: quando serve il documento, chi lo redige, come si gestiscono i rischi da interferenza e i costi della sicurezza. Risposte con i riferimenti all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Queste risposte raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro committenti, RSPP e responsabili acquisti quando entrano imprese esterne in azienda: dalla redazione del documento alla gestione dei costi non ribassabili. Per il quadro completo c’è la guida al DUVRI e ai rischi interferenziali, mentre per il calcolo degli oneri trovi la guida ai costi della sicurezza negli appalti. La norma di riferimento è l’art. 26 del Testo Unico; per la verifica delle imprese vedi la guida all’idoneità tecnico professionale.

Le domande

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Quando affidi lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi che operano all'interno della tua azienda o unità produttiva, e in presenza di rischi da interferenza tra le diverse attività (art. 26, co. 3). Il documento è a carico del datore di lavoro committente, che lo elabora e lo allega al contratto di appalto o d'opera.

Quando NON serve il DUVRI?

Non è richiesto per le mere forniture di materiali o attrezzature, né per lavori o servizi di durata non superiore a quella indicata dall'art. 26, co. 3-bis, salvo che comportino rischi particolari (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e gli altri elencati nella norma). Anche quando non è obbligatorio, resta l'obbligo di cooperazione e coordinamento tra le imprese.

Che differenza c'è tra DUVRI e DVR?

Il DVR (art. 17 e 28) valuta i rischi propri della tua azienda; il DUVRI (art. 26, co. 3) valuta soltanto i rischi da interferenza che nascono quando più imprese lavorano nello stesso ambiente. Sono documenti distinti con presupposti diversi: il DUVRI non sostituisce il DVR di nessuna delle imprese coinvolte.

Chi deve redigere il DUVRI, il committente o l'appaltatore?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida i lavori all'interno della propria azienda (art. 26, co. 3). È lui che ha la visione d'insieme delle attività che si sovrappongono; l'appaltatore collabora fornendo le informazioni sui propri rischi, ma la titolarità e la promozione del coordinamento restano in capo al committente.

Cosa devo verificare prima di affidare un appalto?

Devi verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo, con le modalità dell'art. 26, co. 1, lett. a): acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti. Devi inoltre fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (art. 26, co. 1, lett. b).

I costi della sicurezza si possono ridurre in gara?

No. I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza vanno indicati specificamente nel contratto e non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 26, co. 5). È una tutela pensata proprio per evitare che la competizione sul prezzo si scarichi sulla sicurezza.

Il committente risponde degli infortuni dei dipendenti dell'appaltatore?

In appalto e subappalto il committente è obbligato in solido con l'appaltatore per i danni non indennizzati dall'INAIL subiti dal lavoratore, secondo l'art. 26, co. 4, salvo i danni conseguenti a rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore. Restano ferme le distinte responsabilità di ciascun datore di lavoro per la propria organizzazione.

La tessera di riconoscimento è obbligatoria negli appalti?

Sì. Nei lavori in regime di appalto e subappalto il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, co. 8, e art. 18, co. 1, lett. u). L'obbligo grava anche sui lavoratori autonomi, che vi provvedono per proprio conto.

Il DUVRI va aggiornato durante l'appalto?

Sì. Il documento è dinamico: va aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché al mutare delle interferenze o dell'ingresso di nuove imprese (art. 26, co. 3). Un DUVRI firmato a inizio contratto e mai rivisto perde efficacia se le lavorazioni cambiano.

Negli appalti pubblici valgono regole diverse per la sicurezza?

Gli obblighi dell'art. 26 restano il riferimento per i rischi da interferenza, ma nelle commesse pubbliche si aggiungono le previsioni del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), tra cui la stima e la non ribassabilità degli oneri della sicurezza. Per i cantieri temporanei o mobili si applica invece il Titolo IV, con PSC e coordinatori al posto del DUVRI.

Nei cantieri edili serve il DUVRI?

No: nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il coordinamento delle interferenze è affidato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e alla figura del coordinatore, non al DUVRI. L'art. 26 stesso esclude dal proprio campo di applicazione gli interventi che ricadono nella disciplina dei cantieri.

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