D.Lgs. 81/2008 · Allegato XX
Costruzione e impiego di scale portatili; autorizzazione ai laboratori di certificazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XX
L’art. 113, nel Titolo IV dedicato ai cantieri, detta i requisiti costruttivi e le regole d’uso delle scale, fisse e portatili. Per le scale portatili il decreto non riscrive da zero le specifiche tecniche: rinvia all’Allegato XX, che stabilisce a quali condizioni una scala si considera conforme ai requisiti di sicurezza e chi può rilasciare le certificazioni di prova che accompagnano il prodotto.
L’allegato ha quindi due anime:
| Parte | Oggetto | A chi interessa |
|---|---|---|
| Costruzione e impiego delle scale portatili | Presunzione di conformità per le scale costruite secondo la norma tecnica UNI EN 131 e accompagnate dalla documentazione del costruttore | Datori di lavoro, uffici acquisti, preposti, fornitori |
| Autorizzazione ai laboratori di certificazione | Requisiti e procedura per i laboratori che effettuano le prove e rilasciano le certificazioni | Costruttori di scale, laboratori di prova |
La presunzione di conformità: come funziona
Il meccanismo è analogo a quello di altri allegati tecnici: il legislatore individua una norma tecnica di riferimento (la UNI EN 131, nelle sue parti dedicate a tipologie, dimensioni e requisiti di prova) e riconosce come conformi le scale costruite secondo quella norma, a condizione che siano accompagnate dalla documentazione prevista. In pratica, per l’azienda che acquista:
- La scala deve essere costruita secondo la UNI EN 131 ed aver superato le prove previste presso un laboratorio in possesso dei requisiti indicati dall’allegato.
- Deve arrivare con la documentazione del costruttore: l’attestazione riferita alle prove effettuate e un foglio o libretto con la descrizione degli elementi costitutivi, le indicazioni per l’impiego corretto e le istruzioni per manutenzione e conservazione.
- La documentazione va conservata e resa disponibile in caso di controllo, come per ogni altra attrezzatura di lavoro soggetta all’art. 71.
Le tipologie di scale interessate, le parti della norma tecnica richiamate e il contenuto puntuale della documentazione sono descritti nel testo ufficiale dell’Allegato XX, consultabile su Normattiva. In azienda conviene ragionare per principio: niente scala portatile senza evidenza di conformità e senza libretto d’uso.
L’autorizzazione ai laboratori di certificazione
La seconda parte dell’allegato individua i laboratori ufficiali abilitati alle prove (tra cui gli istituti pubblici di ricerca e i laboratori universitari indicati dal testo) e disciplina la possibilità per altri laboratori di ottenere l’autorizzazione: requisiti di attrezzatura e personale, procedura di domanda alle amministrazioni competenti, durata e rinnovo dell’autorizzazione. È una sezione che il datore di lavoro utilizzatore non applica direttamente, ma che spiega perché la certificazione del fornitore ha valore: dietro c’è un soggetto verificato, non un’autodichiarazione qualunque.
Conformità del prodotto e uso corretto: due piani distinti
Comprare una scala conforme non esaurisce gli obblighi. L’Allegato XX copre il prodotto; l’impiego resta governato dall’art. 113 e, nei lavori in quota, dall’art. 111, che consente l’uso della scala come posto di lavoro solo quando attrezzature più sicure non sono giustificate per il limitato livello di rischio e la breve durata, o per caratteristiche del sito non modificabili. Un esempio ricorrente: la manutenzione di una plafoniera a 4 metri può giustificare la scala; una tinteggiatura di facciata no, e richiede ponteggio o piattaforma. Per i criteri operativi di scelta e uso vale la guida alle scale portatili e quella sui lavori in quota.
Errori comuni
- Scala senza documentazione: la scala comprata al brico senza libretto né dichiarazione di conformità alla UNI EN 131 può essere identica a una certificata, ma in caso di infortunio o ispezione l’azienda non ha nulla da esibire.
- Confondere conformità e idoneità all’uso: una scala certificata usata per un lavoro che richiedeva il ponteggio espone comunque alle sanzioni del Titolo IV; la caduta dall’alto resta la prima causa di infortunio mortale.
- Nessun controllo nel tempo: pioli allentati, piedini usurati, dispositivi di trattenuta delle scale doppie mancanti. La conformità iniziale non sopravvive all’assenza di manutenzione: servono controlli periodici documentati, ad esempio nel registro dei controlli delle attrezzature.
- Scale autocostruite in officina: la scala saldata internamente “perché più robusta” non ha alcuna certificazione e fa perdere ogni presunzione di conformità; è una scorciatoia da eliminare.
- Formazione dimenticata: l’uso della scala sembra banale, ma nei lavori in quota lavoratori e preposti devono essere formati sul corretto impiego, come parte dell’informazione e formazione previste dal decreto.
Domande frequenti
Una scala marcata UNI EN 131 è automaticamente a norma per il D.Lgs. 81/2008?
In linea generale sì: l'Allegato XX riconosce la conformità ai requisiti di sicurezza delle scale costruite secondo la norma tecnica UNI EN 131, purché accompagnate dalla documentazione del costruttore prevista dall'allegato stesso. Resta comunque fermo l'obbligo del datore di lavoro di usarla correttamente e di mantenerla in efficienza secondo l'art. 71 e l'art. 113.
Cosa deve consegnare il fornitore insieme alla scala portatile?
La scala deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'Allegato XX: in sintesi, una dichiarazione o certificazione del costruttore riferita alle prove di laboratorio e un foglio o libretto con la descrizione degli elementi, le indicazioni per l'uso corretto e le istruzioni per manutenzione e conservazione. Senza questa documentazione la presunzione di conformità viene meno e in caso di ispezione l'azienda fatica a dimostrare l'idoneità dell'attrezzatura.
L'Allegato XX si applica anche alle scale usate in cantiere?
Sì. L'art. 113, collocato nel Titolo IV sui cantieri, richiama l'Allegato XX per le scale portatili, ma il criterio di conformità vale per qualunque contesto lavorativo in cui la scala è usata come attrezzatura di lavoro. In cantiere si aggiungono le regole d'impiego dell'art. 113 e i vincoli sui lavori in quota dell'art. 111, che impongono di preferire attrezzature più sicure quando il lavoro non è di breve durata e a basso rischio.