Glossario
Rischio interferenziale
Il rischio interferenziale è il rischio che nasce dalla presenza contemporanea di più imprese o lavoratori autonomi negli stessi luoghi di lavoro. La sua gestione è imposta dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 attraverso il DUVRI.
Il rischio interferenziale è il rischio che non appartiene all’attività propria di una singola impresa, ma nasce dal contatto tra più soggetti che operano contemporaneamente negli stessi ambienti. Non va confuso con i rischi specifici di ciascuna attività, che restano nei rispettivi DVR: riguarda solo l’area in cui le lavorazioni si sovrappongono.
Quando si genera
L’interferenza si crea quando un committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda. È il caso della ditta di pulizie che opera mentre il magazzino movimenta merci, o del manutentore che interviene su un impianto in produzione. Il rischio può essere sovrapposizione fisica, uso comune di attrezzature o incompatibilità tra lavorazioni contigue.
La gestione secondo l’art. 26
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, di fornire informazioni sui rischi presenti e di cooperare e coordinare gli interventi. Lo strumento operativo è il DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegato al contratto di appalto o d’opera.
Il committente deve inoltre indicare i costi della sicurezza connessi alle interferenze, non soggetti a ribasso d’asta. Per la stesura passo dopo passo vedi la guida al DUVRI e, per la quantificazione economica, i costi della sicurezza negli appalti.
Approfondisci
- ArticoloArt. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- GuidaDUVRI: guida completa ai rischi interferenziali
- GuidaI costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli
- GuidaIl cronoprogramma e la gestione delle interferenze in cantiere
- RuoloCommittente e responsabile dei lavori
- GuidaLavoratori autonomi: gli obblighi dell’art. 21