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Glossario

Rischio interferenziale

Rischio interferenziale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008: definizione, le cinque forme di interferenza con esempi e misure, valutazione e costi della sicurezza.

Il rischio interferenziale è il rischio che nasce dal contatto tra le attività del committente e quelle delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano nei suoi luoghi di lavoro, oppure tra più appaltatori presenti insieme. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutarlo e ridurlo con cooperazione, coordinamento e, di regola, con il DUVRI.

Le forme dell’interferenza

Un’interferenza non è solo «due ditte nello stesso posto». Conviene classificarla, perché ogni forma richiede misure diverse.

FormaEsempioMisura tipica
Sovrapposizione nello spazioPulizie in corsia mentre i carrelli movimentano merceDelimitazione dell’area, percorsi separati
Sovrapposizione nel tempoManutenzione di un impianto durante il turno produttivoSfasamento degli orari, fermo programmato
Rischio trasferitoSaldatura dell’appaltatore vicino a materiali combustibili del committentePermesso di lavoro a caldo, sorveglianza antincendio
Uso comune di attrezzature o impiantiAppaltatore che usa il carroponte o il quadro elettrico aziendaleRegole d’uso scritte, autorizzazione e verifica della formazione
Interferenza sulle emergenzeImprese esterne che non conoscono vie di esodo e segnali d’allarmeInformazione d’ingresso, inclusione nelle prove di evacuazione

Il rischio trasferito è la forma più insidiosa: l’appaltatore introduce un pericolo, come fumi, rumore o fiamme libere, che colpisce i lavoratori del committente estranei al lavoro. Il caso opposto è altrettanto frequente: il manutentore esterno esposto agli agenti chimici del reparto in cui interviene.

Come si valuta

La valutazione parte dall’attività concreta, non da un modello generico. Una sequenza praticabile è questa:

  1. Descrivere l’appalto: cosa si fa, dove, in quali orari, con quali attrezzature e sostanze, con quanti addetti.
  2. Mappare le aree di contatto, incrociando la planimetria con i flussi di persone, mezzi e materiali del committente.
  3. Classificare ogni interferenza secondo le forme della tabella e stimarne la gravità.
  4. Definire le misure di eliminazione o riduzione, con il responsabile di ciascuna.
  5. Quantificare i costi delle misure, che il contratto deve indicare.
  6. Aggiornare quando cambiano attività, orari, imprese o luoghi.

I rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore, ad esempio l’uso corretto della sua smerigliatrice, restano nel suo DVR: nel DUVRI entra solo ciò che nasce dal contatto. La distinzione è approfondita nella voce interferenza.

Rischio interferenziale e costi della sicurezza

Ogni misura che serve a gestire un’interferenza ha un costo, e l’art. 26, comma 5, impone di indicarlo nel contratto, a pena di nullità della clausola. Questi costi non sono soggetti a ribasso.

Esempio: un’azienda affida a un’impresa esterna la pulizia dei magazzini con lavapavimenti, mentre i carrelli elevatori restano in servizio. Le misure individuate sono transenne e segnaletica mobile per le zone in lavaggio, un preposto del committente che coordina gli spostamenti a inizio turno e una riunione di coordinamento iniziale. I costi di transenne, segnaletica e ore di coordinamento vanno stimati e scritti nel contratto, separati dal prezzo del servizio, come spiega la guida ai costi della sicurezza negli appalti.

Il rapporto con i cantieri

Quando l’appalto riguarda lavori edili o di ingegneria civile rientranti nel Titolo IV, le interferenze tra imprese si gestiscono principalmente con il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore. Resta però l’interfaccia tra il cantiere e l’attività del committente, se questa prosegue nello stesso sito. Quale documento usare caso per caso è chiarito nella guida su DUVRI, POS e PSC, mentre la redazione passo per passo del documento è nella guida completa al DUVRI. Il testo dell’art. 26 è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il rischio interferenziale esiste anche tra due reparti della stessa azienda?

    Ai fini dell'art. 26 no: la norma riguarda il contatto tra il committente e le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi che operano nei suoi luoghi. Le sovrapposizioni tra reparti interni, come la manutenzione interna che lavora vicino a una linea in produzione, si gestiscono nel DVR aziendale e con le procedure interne, ad esempio il permesso di lavoro. Il principio di valutazione però è lo stesso.

  • Un fornitore che scarica merce nel piazzale crea rischio interferenziale?

    Sì, se lo scarico avviene in aree in cui circolano carrelli, pedoni o altri mezzi del committente. La mera fornitura di materiali è esclusa dall'obbligo del DUVRI dal comma 3-bis, ma restano gli obblighi di informazione e coordinamento. Nella pratica bastano regole chiare: area di scarico delimitata, orari, percorsi pedonali separati, divieto per l'autista di usare i carrelli aziendali.

  • Il rischio interferenziale va rivalutato se cambia l'appaltatore?

    Sì. La valutazione dipende da come l'appaltatore lavora: attrezzature, sostanze, orari, numero di addetti. Un nuovo fornitore del servizio di pulizie può usare macchine lavapavimenti o prodotti diversi dal precedente. Il DUVRI va adeguato all'evoluzione di lavori, servizi e forniture, come richiede l'art. 26, comma 3, e firmato di nuovo con il nuovo contraente.