Glossario
Registro degli esposti
Il registro degli esposti è l'elenco nominativo dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici, con l'indicazione dell'attività e del livello di esposizione: previsto dagli artt. 243 e 280 del D.Lgs. 81/2008 e trasmesso all'INAIL.
Il registro degli esposti è il documento in cui il datore di lavoro annota i lavoratori esposti a determinati agenti particolarmente insidiosi, con l’indicazione dell’attività svolta, dell’agente e, quando disponibile, del valore dell’esposizione. Serve a ricostruire nel tempo la storia espositiva del singolo, elemento decisivo perché le patologie correlate — in primo luogo i tumori professionali — possono manifestarsi anche a distanza di decenni.
Quando è obbligatorio
L’obbligo scatta in due ambiti principali. Per gli agenti cancerogeni e mutageni l’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 impone il registro di esposizione, tenuto dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente. Per gli agenti biologici dei gruppi 3 e 4 il registro è previsto dall’art. 280. Analoghi registri esistono per esposizioni specifiche come l’amianto.
Gestione, trasmissione e conservazione
Il registro va istituito e aggiornato in collaborazione con il medico competente, che vi accede per correlarlo alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore. Copia dei dati è trasmessa all’INAIL, che ne cura la banca dati a livello nazionale, e agli organi di vigilanza secondo le modalità di legge. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, la documentazione va consegnata all’INAIL per la conservazione pluriennale prevista dalla norma. Per i termini e i modelli puntuali fai riferimento al testo degli articoli citati e alle indicazioni operative dell’INAIL.