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Glossario

Luogo di lavoro

Luogo di lavoro: definizione dell'art. 62 D.Lgs. 81/2008, cosa include ed esclude il Titolo II, differenza con posto di lavoro, obblighi dell'art. 64.

Il luogo di lavoro è, ai sensi dell’art. 62, co. 1, del D.Lgs. 81/2008, ogni luogo destinato a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. La definizione delimita il campo del Titolo II e dei requisiti dell’Allegato IV.

Cosa include e cosa esclude

La definizione ha due parti: gli ambienti che ospitano postazioni e le pertinenze accessibili. Il comma 2 elenca poi i contesti esclusi, che seguono discipline proprie.

Rientrano nel Titolo IIEsclusi dal Titolo II (art. 62, co. 2)
Uffici, reparti, laboratori, magazzini, negoziMezzi di trasporto
Spogliatoi, servizi igienici, mense, locali di riposoCantieri temporanei o mobili (Titolo IV)
Cortili, piazzali, rampe, parcheggi di pertinenzaIndustrie estrattive
Scale, coperture e locali tecnici raggiunti per manutenzionePescherecci
Fabbricati delle aziende agricole (stalle, depositi, officine)Campi, boschi e terreni di aziende agricole o forestali

L’esclusione riguarda solo i requisiti strutturali del Titolo II: valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria restano dovute ovunque. Anche la sede di un’impresa edile è un luogo di lavoro, mentre il suo cantiere segue il Titolo IV.

Luogo, posto di lavoro e unità produttiva

Tre termini vicini, che il Testo Unico usa con significati diversi. Il posto di lavoro è la postazione in cui il singolo lavoratore svolge la mansione, come una scrivania o una linea di confezionamento. Il luogo di lavoro è l’ambiente che contiene i posti di lavoro e le relative pertinenze. L’unità produttiva, definita dall’art. 2, co. 1, lett. t), è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale: è il livello a cui si organizzano DVR, servizio di prevenzione e RLS.

Obblighi del datore di lavoro

L’art. 63 impone la conformità all’Allegato IV, tenendo conto dei lavoratori disabili. L’art. 64 aggiunge obblighi di gestione continua:

  1. Luoghi conformi ai requisiti dell’art. 63, commi 1, 2 e 3.
  2. Vie di circolazione interne ed esterne che portano a uscite o uscite di emergenza sgombre, per consentirne l’uso in ogni evenienza.
  3. Manutenzione tecnica regolare di luoghi, impianti e dispositivi, con eliminazione rapida dei difetti.
  4. Pulizia regolare, per assicurare condizioni igieniche adeguate.
  5. Manutenzione e controllo regolari degli impianti e dei dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli.

Completano il quadro il divieto di adibire a lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo deroghe (art. 65), e la comunicazione all’organo di vigilanza, tramite SUAP, per costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici destinati a lavorazioni industriali con più di tre lavoratori (art. 67). Le violazioni sono sanzionate dall’art. 68 con arresto o ammenda, oppure con sanzione amministrativa per l’art. 67, secondo gli importi rivalutati del testo vigente su Normattiva.

Esempio pratico

Esempio: una ditta di distribuzione affitta un capannone con un ufficio soppalcato, un piazzale e una baia di carico. Sono luoghi di lavoro il magazzino, il soppalco e la scala che lo raggiunge, i servizi, il piazzale e la baia, perché i lavoratori vi accedono ogni giorno. Il furgone delle consegne no: è un mezzo di trasporto, escluso dal Titolo II ma da gestire come attrezzatura e come rischio stradale nel DVR. Prima di occupare gli spazi, il datore di lavoro verifica altezze, aerazione, illuminazione, vie di esodo e parapetti del soppalco. Per gli ambienti d’ufficio è utile la scheda sul settore uffici; per le aziende più piccole la guida agli adempimenti minimi delle microimprese.

Domande frequenti

  • Il parcheggio aziendale è un luogo di lavoro?

    Sì, se è di pertinenza dell'azienda e i lavoratori lo attraversano o lo usano nell'ambito del proprio lavoro, ad esempio per raggiungere i reparti o per operazioni di carico e scarico. Rientra allora nella seconda parte della definizione dell'art. 62 e deve rispettare i requisiti dell'Allegato IV su pavimentazione, illuminazione e separazione tra pedoni e veicoli.

  • La casa del lavoratore in smart working è un luogo di lavoro ai sensi del Titolo II?

    No, l'abitazione non è un luogo destinato a ospitare posti di lavoro dell'azienda e il datore di lavoro non ne ha la disponibilità, quindi i requisiti strutturali dell'Allegato IV non si applicano. Restano gli obblighi verso il lavoratore agile previsti dalla legge 81/2017, tra cui l'informativa scritta sui rischi, e quelli sulle attrezzature fornite. Diverso è il telelavoro, che ha regole proprie.

  • Cosa succede se un vecchio capannone non rispetta l'Allegato IV per vincoli edilizi?

    L'art. 63, comma 5, prevede che, quando vincoli urbanistici o architettonici impediscono gli adeguamenti, il datore di lavoro adotti misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, previa consultazione del RLS e autorizzazione dell'organo di vigilanza competente per territorio. La soluzione va motivata anche nel DVR: non basta dichiarare l'impossibilità tecnica per considerarsi in regola.