Glossario
Luogo di lavoro
Luogo di lavoro: definizione dell'art. 62 D.Lgs. 81/2008, cosa include ed esclude il Titolo II, differenza con posto di lavoro, obblighi dell'art. 64.
Il luogo di lavoro è, ai sensi dell’art. 62, co. 1, del D.Lgs. 81/2008, ogni luogo destinato a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. La definizione delimita il campo del Titolo II e dei requisiti dell’Allegato IV.
Cosa include e cosa esclude
La definizione ha due parti: gli ambienti che ospitano postazioni e le pertinenze accessibili. Il comma 2 elenca poi i contesti esclusi, che seguono discipline proprie.
| Rientrano nel Titolo II | Esclusi dal Titolo II (art. 62, co. 2) |
|---|---|
| Uffici, reparti, laboratori, magazzini, negozi | Mezzi di trasporto |
| Spogliatoi, servizi igienici, mense, locali di riposo | Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) |
| Cortili, piazzali, rampe, parcheggi di pertinenza | Industrie estrattive |
| Scale, coperture e locali tecnici raggiunti per manutenzione | Pescherecci |
| Fabbricati delle aziende agricole (stalle, depositi, officine) | Campi, boschi e terreni di aziende agricole o forestali |
L’esclusione riguarda solo i requisiti strutturali del Titolo II: valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria restano dovute ovunque. Anche la sede di un’impresa edile è un luogo di lavoro, mentre il suo cantiere segue il Titolo IV.
Luogo, posto di lavoro e unità produttiva
Tre termini vicini, che il Testo Unico usa con significati diversi. Il posto di lavoro è la postazione in cui il singolo lavoratore svolge la mansione, come una scrivania o una linea di confezionamento. Il luogo di lavoro è l’ambiente che contiene i posti di lavoro e le relative pertinenze. L’unità produttiva, definita dall’art. 2, co. 1, lett. t), è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale: è il livello a cui si organizzano DVR, servizio di prevenzione e RLS.
Obblighi del datore di lavoro
L’art. 63 impone la conformità all’Allegato IV, tenendo conto dei lavoratori disabili. L’art. 64 aggiunge obblighi di gestione continua:
- Luoghi conformi ai requisiti dell’art. 63, commi 1, 2 e 3.
- Vie di circolazione interne ed esterne che portano a uscite o uscite di emergenza sgombre, per consentirne l’uso in ogni evenienza.
- Manutenzione tecnica regolare di luoghi, impianti e dispositivi, con eliminazione rapida dei difetti.
- Pulizia regolare, per assicurare condizioni igieniche adeguate.
- Manutenzione e controllo regolari degli impianti e dei dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli.
Completano il quadro il divieto di adibire a lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo deroghe (art. 65), e la comunicazione all’organo di vigilanza, tramite SUAP, per costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici destinati a lavorazioni industriali con più di tre lavoratori (art. 67). Le violazioni sono sanzionate dall’art. 68 con arresto o ammenda, oppure con sanzione amministrativa per l’art. 67, secondo gli importi rivalutati del testo vigente su Normattiva.
Esempio pratico
Esempio: una ditta di distribuzione affitta un capannone con un ufficio soppalcato, un piazzale e una baia di carico. Sono luoghi di lavoro il magazzino, il soppalco e la scala che lo raggiunge, i servizi, il piazzale e la baia, perché i lavoratori vi accedono ogni giorno. Il furgone delle consegne no: è un mezzo di trasporto, escluso dal Titolo II ma da gestire come attrezzatura e come rischio stradale nel DVR. Prima di occupare gli spazi, il datore di lavoro verifica altezze, aerazione, illuminazione, vie di esodo e parapetti del soppalco. Per gli ambienti d’ufficio è utile la scheda sul settore uffici; per le aziende più piccole la guida agli adempimenti minimi delle microimprese.
Domande frequenti
Il parcheggio aziendale è un luogo di lavoro?
Sì, se è di pertinenza dell'azienda e i lavoratori lo attraversano o lo usano nell'ambito del proprio lavoro, ad esempio per raggiungere i reparti o per operazioni di carico e scarico. Rientra allora nella seconda parte della definizione dell'art. 62 e deve rispettare i requisiti dell'Allegato IV su pavimentazione, illuminazione e separazione tra pedoni e veicoli.
La casa del lavoratore in smart working è un luogo di lavoro ai sensi del Titolo II?
No, l'abitazione non è un luogo destinato a ospitare posti di lavoro dell'azienda e il datore di lavoro non ne ha la disponibilità, quindi i requisiti strutturali dell'Allegato IV non si applicano. Restano gli obblighi verso il lavoratore agile previsti dalla legge 81/2017, tra cui l'informativa scritta sui rischi, e quelli sulle attrezzature fornite. Diverso è il telelavoro, che ha regole proprie.
Cosa succede se un vecchio capannone non rispetta l'Allegato IV per vincoli edilizi?
L'art. 63, comma 5, prevede che, quando vincoli urbanistici o architettonici impediscono gli adeguamenti, il datore di lavoro adotti misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, previa consultazione del RLS e autorizzazione dell'organo di vigilanza competente per territorio. La soluzione va motivata anche nel DVR: non basta dichiarare l'impossibilità tecnica per considerarsi in regola.