Glossario
Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ogni luogo destinato a ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda, compresi gli spazi accessibili ai lavoratori nell'ambito della loro attività: deve rispettare i requisiti dell'Allegato IV.
Il luogo di lavoro è ogni luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro spazio dell’area della medesima azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. La definizione è fissata dall’art. 62 e apre il Titolo II del Testo Unico.
Cosa comprende
Rientrano nel concetto non solo uffici, reparti e magazzini, ma anche vie di circolazione, scale, servizi igienici, spogliatoi, aree di deposito e pertinenze funzionali all’attività. Alcune realtà (mezzi di trasporto, cantieri temporanei, industrie estrattive) seguono discipline specifiche e sono in parte escluse dal Titolo II.
Requisiti di sicurezza
I luoghi di lavoro devono possedere i requisiti di salute e sicurezza definiti nell’Allegato IV: altezza e volume adeguati, aerazione e illuminazione naturale ove possibile, microclima confortevole, vie e uscite di emergenza, pavimenti e passaggi sicuri, servizi e locali di riposo.
Se allestisci una nuova sede o riorganizzi un ufficio, la conformità dell’ambiente è il presupposto della valutazione dei rischi: postazioni, percorsi e uscite devono essere verificati prima di destinare gli spazi ai lavoratori. Anche per una micro-attività questi requisiti restano obbligatori.