Glossario
Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
Il DPI è, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi: rappresenta l'ultima misura di tutela, adottata quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti alla fonte.
Il Dispositivo di Protezione Individuale è, secondo l’art. 74 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Quando si usa
Il DPI interviene solo quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto con misure tecniche di prevenzione o con l’organizzazione del lavoro. La regola stabilita dall’art. 75 è la priorità della protezione collettiva: si ricorre al DPI come misura residua. Un esempio: se un parapetto elimina il rischio di caduta per tutti gli operatori, è preferibile all’imbracatura indossata dal singolo.
Categorie e obblighi del datore
Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono. Per i DPI di terza categoria, destinati a rischi di morte o lesioni gravi e permanenti, l’art. 77 impone un addestramento obbligatorio prima dell’uso.
Il datore di lavoro individua i DPI sulla base della valutazione dei rischi e dei criteri dell’Allegato VIII, li fornisce gratuitamente, ne cura la manutenzione e verifica che siano effettivamente utilizzati. Per la procedura operativa vedi la guida su scelta, consegna e gestione dei DPI.
Approfondisci
- ArticoloArt. 74 — Definizioni
- ArticoloArt. 75 — Obbligo di uso
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 79 — Criteri per l'individuazione e l'uso
- AllegatoAllegato VIII — Dispositivi di protezione individuale: indicazioni generali e schema per l'inventario dei rischi
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione