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Glossario

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

DPI: definizione dell'art. 74 D.Lgs. 81/2008, cosa non è un DPI, le tre categorie del Regolamento UE 2016/425 e gli obblighi di datore e lavoratore.

Il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è, secondo l’art. 74 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi per la sicurezza o la salute, compresi complementi e accessori. Si usa solo per il rischio residuo, quando prevenzione tecnica e organizzazione non bastano (art. 75).

Cosa è e cosa non è un DPI

La definizione è ampia, ma l’art. 74, comma 2, esclude espressamente alcune categorie. La distinzione ha conseguenze pratiche: solo ciò che è DPI deve rispettare il Regolamento (UE) 2016/425 ed è soggetto agli obblighi di consegna, manutenzione e addestramento.

È un DPINon è un DPI
Casco di protezione, occhiali e visiere certificatiDivise e indumenti di lavoro ordinari
Guanti contro rischi meccanici, chimici o termiciAttrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
Facciali filtranti e semimaschereDPI di forze armate e forze di polizia
Calzature di sicurezzaAttrezzature sportive
Imbracature e cordini anticadutaMateriali per l’autodifesa o la dissuasione
OtoprotettoriApparecchi portatili per rilevare e segnalare rischi

Un parapetto o una cappa aspirante, invece, proteggono più persone contemporaneamente e sono un dispositivo di protezione collettiva, che la gerarchia delle misure mette sempre davanti al DPI.

Le tre categorie del Regolamento UE 2016/425

Il Regolamento DPI, richiamato dall’art. 76 del Testo Unico, classifica i dispositivi in base alla gravità del rischio da cui proteggono. Dalla categoria dipende la procedura di certificazione e, per il datore di lavoro, l’obbligo di addestramento.

  • Prima categoria: rischi minimi, come lesioni meccaniche superficiali o contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi. Il fabbricante può autocertificare.
  • Seconda categoria: tutti i rischi non compresi nella prima e nella terza, per esempio molti caschi e occhiali da lavoro. Serve l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato.
  • Terza categoria: rischi che possono causare morte o danni irreversibili alla salute, come cadute dall’alto, sostanze pericolose, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, annegamento, rumore nocivo. Oltre all’esame del tipo, è previsto il controllo della produzione.

Per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori, l’art. 77, comma 5, rende obbligatorio l’addestramento.

Chi deve fare cosa

Gli obblighi sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore. Riepilogo essenziale:

  1. il datore di lavoro sceglie i DPI sulla base della valutazione dei rischi e dei criteri dell’Allegato VIII, sentiti RSPP e medico competente;
  2. li fornisce senza oneri per il lavoratore, ne cura efficienza e igiene e li destina di norma a uso personale;
  3. informa, forma e, dove previsto, addestra all’uso corretto;
  4. il lavoratore, per l’art. 78, li utilizza secondo l’informazione e la formazione ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e segnala subito difetti o inconvenienti.

Il testo vigente degli articoli richiamati si legge nella versione multivigente del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.

Esempio: in un magazzino con rischio di caduta di colli dalle scaffalature, prima si interviene su scaffali e procedure di carico; le calzature di sicurezza restano necessarie per il rischio residuo di schiacciamento del piede. Se gli addetti salgono su una piattaforma elevabile, l’imbracatura è un DPI di terza categoria e richiede addestramento documentato. Come scegliere i modelli, consegnarli con verbale e gestirne le scadenze è spiegato nella guida su scelta, consegna e gestione dei DPI.

Domande frequenti

  • La divisa aziendale è un DPI?

    Di regola no. L'art. 74, comma 2, esclude dai DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. Diventano DPI solo se progettati e certificati per un rischio preciso, come gli indumenti ad alta visibilità, quelli ignifughi o quelli contro agenti chimici, e in quel caso devono riportare la marcatura CE.

  • Il lavoratore può usare i propri DPI personali al posto di quelli aziendali?

    Non è vietato in assoluto, ma la responsabilità della scelta resta al datore di lavoro, che deve verificare che il dispositivo sia conforme, adeguato al rischio valutato e in buono stato. Per questo nella prassi si evita: è il datore che fornisce i DPI, a proprie spese, e ne documenta la consegna. Un dispositivo personale non verificato non prova l'adempimento.

  • Un DPI scaduto si può ancora usare se sembra integro?

    No, se la scadenza è indicata dal fabbricante. Alcuni DPI, come caschi, imbracature o filtri per le vie respiratorie, perdono prestazioni nel tempo anche senza segni visibili. L'art. 77 impone di mantenere i dispositivi in efficienza secondo le istruzioni del fabbricante: superata la durata dichiarata, il dispositivo va sostituito e la sostituzione va registrata.