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Glossario

Delega di funzioni

Delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008: i cinque requisiti, cosa resta al datore, differenze con dirigente e incarico di fatto, errori tipici.

La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un’altra persona, di solito un dirigente, specifici obblighi di prevenzione insieme ai poteri e all’autonomia di spesa per adempierli. È disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, che ne fissa requisiti tassativi, e non può riguardare gli obblighi riservati dall’art. 17: valutazione dei rischi e designazione dell’RSPP.

Una delega valida sposta la responsabilità per le funzioni trasferite sul delegato. Una delega carente non produce questo effetto: gli obblighi restano dove la legge li colloca, cioè in capo al datore di lavoro.

I requisiti in sintesi

L’art. 16 chiede che tutte le condizioni siano presenti insieme. Ne basta una mancante perché l’atto non operi.

  1. Atto scritto recante data certa, ottenuta per esempio con PEC, firma digitale con marca temporale o atto notarile.
  2. Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, adeguati alla natura delle funzioni delegate.
  3. Attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo che le funzioni richiedono.
  4. Autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni, non simbolica.
  5. Accettazione per iscritto da parte del delegato.

A questi si aggiunge la pubblicità adeguata e tempestiva all’interno dell’azienda (comma 2). Il modo di costruire ciascun elemento è spiegato passo per passo nella guida alla delega di funzioni ex art. 16.

Delega, posizione originaria e incarico di fatto

Nel linguaggio aziendale si parla di delega anche quando non lo è. La tabella separa le situazioni che in caso di infortunio vengono lette in modo diverso.

SituazioneFonteDa dove nascono gli obblighiCosa resta al datore di lavoro
DirigenteArt. 2, lett. d), e art. 18Dalla legge, in base alle attribuzioni ricevuteI propri obblighi, che non si trasferiscono
DelegatoArt. 16, comma 1Dall’atto di delega accettatoObbligo di vigilanza sul delegato (comma 3)
SubdelegatoArt. 16, comma 3-bisDalla subdelega, previa intesa con il datore di lavoroVigilanza del delegante sul subdelegato
Incarico senza atto formaleArt. 299Dall’esercizio di fatto dei poteriTutti gli obblighi, perché nessuna delega è operante
RSPPArt. 17, comma 1, lett. b)Dalla designazione, con compiti consultiviTutti gli obblighi: l’RSPP non è un delegato

La subdelega ha un solo livello: il subdelegato non può delegare a sua volta. L’incarico di fatto, invece, non libera nessuno. Chi esercita poteri senza investitura risponde come garante per il principio di effettività, ma il datore di lavoro non ne guadagna alcuna esenzione.

L’obbligo di vigilanza

Delegare non significa uscire di scena. Il comma 3 conserva in capo al delegante la vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Non si tratta di controllare ogni singolo atto, ma di verificare che il sistema funzioni: riunioni periodiche, report, verifica dell’uso del budget. La norma considera assolto l’obbligo quando è adottato ed efficacemente attuato il sistema di verifica e controllo del modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 30, comma 4.

Esempio: una società con due stabilimenti delega al direttore del sito B la manutenzione delle macchine e la gestione dei DPI, con un budget annuo dedicato. Un anno dopo l’audit interno rileva interventi rinviati per mancanza di fondi, perché il budget veniva in realtà approvato caso per caso dalla sede. In questa situazione l’autonomia di spesa esiste solo sulla carta e la delega rischia di non reggere. Quando il datore di lavoro conosce il problema dall’audit, inoltre, la sua vigilanza è messa alla prova.

Errori ricorrenti

  • Delegare «tutta la sicurezza» con formula generica, senza indicare le funzioni trasferite.
  • Inserire nella delega la valutazione dei rischi o la nomina dell’RSPP, che l’art. 17 sottrae a qualunque trasferimento.
  • Scegliere un delegato privo di competenze tecniche sulle funzioni ricevute.
  • Dimenticare la pubblicità interna, così che preposti e lavoratori non sanno a chi rivolgersi.

Come la delega si inserisce nella struttura dei ruoli è illustrato nella guida all’organigramma della sicurezza aziendale. Il testo vigente degli artt. 16 e 17 si legge nel D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.

Domande frequenti

  • La delega di funzioni va depositata o comunicata all'ASL?

    No. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede deposito né comunicazione all'organo di vigilanza. Servono la data certa, l'accettazione scritta del delegato e la pubblicità interna all'azienda. In caso di ispezione o di indagine dopo un infortunio, però, l'atto va esibito: conviene conservarlo con le prove della data certa e con i documenti che dimostrano i poteri di spesa effettivamente esercitati.

  • Si può delegare la sicurezza a un consulente esterno?

    Di regola no. La delega trasferisce poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa dentro l'impresa: un consulente non li esercita e non può disporre del budget aziendale. Il consulente può essere designato RSPP, che è un ruolo di supporto tecnico e non una delega. Le funzioni operative si delegano a chi ha davvero il governo di un reparto o di uno stabilimento.

  • Cosa succede se il delegato si dimette o cambia ruolo?

    Le funzioni delegate tornano in capo al datore di lavoro dal momento in cui il delegato cessa l'incarico. Conviene quindi prevedere nell'atto le modalità di revoca e di sostituzione e formalizzare subito una nuova delega, con la stessa pubblicità interna. Nel frattempo gli obblighi restano del datore di lavoro, che ne risponde direttamente.