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Glossario

Delega di funzioni

Atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un soggetto qualificato obblighi e responsabilità in materia di sicurezza: per essere valida deve rispettare i requisiti tassativi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

La delega di funzioni è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto — tipicamente un dirigente — parte degli obblighi di prevenzione, insieme ai relativi poteri e responsabilità. Non è ammessa per gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP) previsti dall’art. 17.

Requisiti di validità

Perché la delega produca effetti, l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 richiede la presenza congiunta di cinque condizioni:

  • forma scritta con data certa;
  • idoneità tecnico-professionale del delegato, adeguata alla natura delle funzioni trasferite;
  • attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;
  • attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria a svolgere le funzioni;
  • accettazione scritta da parte del delegato.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità all’interno dell’organizzazione.

Effetti e obbligo di vigilanza

La delega valida trasferisce la responsabilità penale per le funzioni delegate, ma non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul corretto svolgimento delle attività da parte del delegato. Tale vigilanza si intende assolta, in caso di adozione di modelli organizzativi idonei, attraverso i sistemi di verifica del modello stesso.

Ad esempio, in un gruppo con più siti produttivi il datore di lavoro può delegare al direttore di stabilimento la gestione della manutenzione e della formazione, purché gli riconosca un budget effettivo. Per costruire una delega solida vedi la guida operativa alla delega di funzioni ex art. 16.

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