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Glossario

Agente biologico

Agente biologico: definizione dell'art. 267 D.Lgs. 81/2008, i quattro gruppi dell'art. 268 con esempi, uso deliberato o potenziale, obblighi.

L’agente biologico è, ai sensi dell’art. 267 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La definizione regge l’intero Titolo X e comprende batteri, virus, funghi, protozoi e parassiti.

Gli elementi della definizione

La definizione si fonda sulla potenzialità di danno: basta che l’agente «potrebbe» causare un effetto, non serve che il danno si sia verificato. L’art. 267 precisa poi due nozioni accessorie: il microrganismo è qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; la coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. Anche l’INAIL sottolinea che il rischio biologico è spesso ambientale e riguarda anche luoghi di lavoro lontani dal laboratorio.

Tre effetti, tre meccanismi diversi: l’infezione (penetrazione e moltiplicazione nell’organismo), l’allergia (reazione immunitaria, come nell’asma da spore di muffa) e l’intossicazione (tossine prodotte dal microrganismo). Questo spiega perché il Titolo X interessa anche aziende alimentari, agricole o di gestione dei rifiuti.

I quattro gruppi dell’art. 268

L’art. 268 classifica gli agenti in quattro gruppi, in base a capacità di causare malattia, rischio per i lavoratori, propagazione nella comunità e disponibilità di profilassi o terapie. L’elenco ufficiale degli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 è nell’Allegato XLVI.

GruppoCaratteristicheEsempi
1Poche probabilità di causare malattie nell’uomoLieviti e batteri usati nell’industria alimentare, non patogeni
2Può causare malattie, è poco probabile che si propaghi nella comunità, profilassi o terapie di norma disponibiliLegionella pneumophila, Clostridium tetani
3Può causare malattie gravi, può propagarsi nella comunità, profilassi o terapie di norma disponibiliMycobacterium tuberculosis, virus dell’epatite B
4Malattie gravi, elevato rischio di propagazione, di norma senza profilassi o terapie efficaciVirus Ebola

Se un agente non è attribuibile con certezza a un gruppo, va classificato nel gruppo più elevato tra quelli possibili.

Uso deliberato ed esposizione potenziale

La distinzione decide quali obblighi scattano:

  1. Uso deliberato: l’agente è oggetto dell’attività, come in un laboratorio di microbiologia o in un impianto biotecnologico. Per i gruppi 2 e 3 serve la comunicazione all’organo di vigilanza dell’art. 269; per il gruppo 4 l’autorizzazione del Ministero della salute (art. 270).
  2. Esposizione potenziale: l’agente è presente senza essere voluto, come in ospedali, RSA, depuratori, raccolta rifiuti, allevamenti, manutenzione di impianti idrici. L’Allegato XLIV elenca a titolo esemplificativo queste attività.
  3. In entrambi i casi il datore di lavoro valuta il rischio secondo l’art. 271, adotta misure tecniche, organizzative e igieniche e, quando la valutazione lo richiede, attiva la sorveglianza sanitaria.
  4. Per gli esposti ad agenti dei gruppi 3 e 4 tiene il registro dell’art. 280, tramite il medico competente.

La voce va distinta da rischio biologico: l’agente è la causa, il rischio è la probabilità che l’esposizione produca un danno in quella mansione. Il metodo per valutarlo è nella guida sulla valutazione del rischio biologico; la panoramica di settori ed effetti nella scheda sugli agenti biologici.

Esempio: un’impresa di manutenzione interviene sulle torri di raffreddamento di uno stabilimento. Non usa la Legionella, ma può incontrarla negli aerosol dell’impianto: esposizione potenziale a un agente del gruppo 2, da valutare con misure di prevenzione e DPI per le vie respiratorie, senza comunicazione all’organo di vigilanza.

Domande frequenti

  • Le muffe di un archivio umido sono agenti biologici?

    Sì. Le muffe sono funghi microscopici e rientrano nella definizione dell'art. 267 quando possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni, come accade con l'inalazione di spore in ambienti umidi e poco aerati. In archivi, biblioteche e scantinati l'esposizione è potenziale, non deliberata: va considerata nella valutazione dei rischi, con misure di bonifica, ventilazione e, se necessario, DPI delle vie respiratorie.

  • Un agente del gruppo 2 richiede sempre la comunicazione all'organo di vigilanza?

    No. La comunicazione dell'art. 269, da inviare almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, riguarda chi intende esercitare attività che comportano l'uso di agenti dei gruppi 2 o 3, come un laboratorio di microbiologia. Chi è esposto in modo solo potenziale, ad esempio il personale di una casa di riposo, non deve comunicare l'attività ma deve comunque valutare il rischio.

  • I virus respiratori stagionali vanno inseriti nel DVR?

    Vanno valutati quando il lavoro espone a un rischio superiore a quello della popolazione generale, come in sanità, assistenza, scuole dell'infanzia o laboratori. In un ufficio ordinario il rischio è di tipo generico e si gestisce con misure igieniche e organizzative. Il criterio è sempre il legame con la mansione, che deve emergere dalla valutazione prevista dall'art. 271.