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Glossario

Agente biologico

L'agente biologico è qualsiasi microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano capace di provocare infezioni, allergie o intossicazioni: definito e classificato nel Titolo X del D.Lgs. 81/2008 in quattro gruppi di pericolosità crescente.

L’agente biologico è definito dall’art. 267 del D.Lgs. 81/2008 come qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

La classificazione in quattro gruppi

L’art. 268 ordina gli agenti in quattro gruppi secondo pericolosità crescente, in base a infettività, capacità di propagarsi nella collettività e disponibilità di profilassi o terapie efficaci. Il gruppo 1 comprende agenti con scarsa probabilità di causare malattie; il gruppo 4, i più pericolosi, con elevato rischio di epidemie e senza terapie note.

Esposizione deliberata e potenziale

Il Titolo X distingue le attività con uso deliberato di agenti biologici (un laboratorio di microbiologia) da quelle in cui l’esposizione è potenziale e non voluta: sanità, assistenza in RSA, trattamento rifiuti, depurazione, agricoltura e zootecnia. Anche il rischio Legionella negli impianti idrici rientra in questa categoria.

Cosa comporta per l’azienda

Individuato l’agente, scatta la valutazione del rischio prevista dall’art. 271, da cui discendono misure tecniche, organizzative e igieniche, eventuale sorveglianza sanitaria, vaccinazioni e registri degli esposti. Per il metodo operativo vedi la guida sulla valutazione del rischio biologico.

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