Salta al contenuto
TUS

Glossario

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Sospensione dell'attività ex art. 14 D.Lgs. 81/2008: natura cautelare, presupposti dopo il DL 146/2021 e differenze con prescrizione e sequestro.

La sospensione dell’attività imprenditoriale è il provvedimento con cui l’organo di vigilanza ordina all’impresa di fermare, in tutto o in parte, l’attività nel luogo in cui ha accertato lavoro irregolare o gravi violazioni di salute e sicurezza. È disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021.

Non è una pena e non è una sanzione pecuniaria: è una misura cautelare, che guarda al futuro. Serve a interrompere subito una situazione pericolosa o irregolare, mentre le violazioni che l’hanno causata seguono il proprio percorso sanzionatorio.

I due presupposti dopo il 2021

Il D.L. 146/2021 ha reso il provvedimento più frequente e meno discrezionale. Oggi l’Ispettorato nazionale del lavoro lo adotta in due casi:

  1. Lavoro irregolare: almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. La soglia si calcola sui presenti al momento dell’accesso, non sull’organico complessivo. Il provvedimento non si applica se il lavoratore irregolare è l’unico occupato.
  2. Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate dall’Allegato I. Basta una sola violazione dell’elenco: la reiterazione richiesta dal testo precedente non serve più.

Per le violazioni di sicurezza il provvedimento può essere adottato anche dai servizi di vigilanza delle ASL, nell’ambito delle competenze dell’art. 13. Il perimetro può essere ridotto alla parte dell’attività interessata o, per alcune violazioni dell’Allegato I, ai soli lavoratori coinvolti.

Sospensione, prescrizione e sequestro a confronto

In un’ispezione l’impresa può ricevere più atti diversi, spesso nello stesso giorno. Confonderli porta a errori di gestione, il più grave dei quali è riprendere a lavorare dopo aver pagato la sola oblazione.

Sospensione (art. 14)Prescrizione (D.Lgs. 758/1994)Sequestro preventivo
NaturaProvvedimento amministrativo cautelareOrdine di regolarizzare, nella procedura di estinzione delle contravvenzioniMisura cautelare penale
Chi lo adottaINL; ASL per le violazioni di sicurezzaOrgano di vigilanza con funzioni di polizia giudiziariaAutorità giudiziaria, o polizia giudiziaria con convalida
OggettoAttività o parte di essa, o singoli lavoratoriSingola violazioneCosa determinata: macchina, area, cantiere
Come si chiudeRevoca, dopo regolarizzazione e pagamento delle somme aggiuntiveAdempimento nel termine e pagamento dell’oblazioneDissequestro disposto dall’autorità
Se non si rispettaReato di inottemperanza (art. 14, co. 15)Il procedimento penale prosegueViolazione dei sigilli e reati collegati

I due percorsi si incrociano: per il comma 16 dell’art. 14, l’archiviazione dopo la prescrizione comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione, ma resta dovuto il pagamento delle somme aggiuntive. Il rapporto con la procedura di prescrizione è spiegato nella guida al verbale di prescrizione.

Effetti per l’impresa

Durante la sospensione l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e deve continuare a pagare retribuzioni e contributi ai lavoratori interessati. In edilizia le violazioni accertate possono incidere anche sulla patente a crediti. La revoca richiede la regolarizzazione dei lavoratori, il ripristino delle condizioni di sicurezza e il pagamento delle somme aggiuntive, raddoppiate se l’impresa ha subito un’altra sospensione nei cinque anni precedenti; su istanza può essere concessa versando subito una quota e il resto entro sei mesi.

Gli importi delle somme aggiuntive sono fissati dall’art. 14 e, per le violazioni di sicurezza, dall’Allegato I: vanno letti nel testo vigente sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva. I passaggi operativi per ottenere la revoca sono descritti nella guida su quando scatta la sospensione e come revocarla.

Domande frequenti

  • La sospensione è una sanzione penale?

    No. È un provvedimento amministrativo di natura cautelare, adottato dall'organo di vigilanza per far cessare una situazione pericolosa o di lavoro irregolare. Le violazioni che l'hanno causata seguono il proprio percorso sanzionatorio, per esempio la prescrizione per le contravvenzioni di sicurezza. Diventa penale il comportamento successivo: proseguire l'attività sospesa è un reato punito dallo stesso art. 14 con l'arresto, e per il lavoro irregolare anche in alternativa con l'ammenda.

  • Da quando ha effetto il provvedimento di sospensione?

    L'art. 14, comma 4, consente di far decorrere gli effetti dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, così da permettere di mettere in sicurezza lavorazioni e attrezzature. La decorrenza è invece immediata quando l'organo di vigilanza accerta un pericolo imminente o un grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Il provvedimento indica la decorrenza applicata.

  • Si può impugnare la sospensione?

    Sì. Il comma 14 dell'art. 14 ammette ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro 30 giorni. L'Ispettorato decide entro 30 giorni; se non si pronuncia nel termine, il provvedimento perde efficacia. Il ricorso non sospende da solo il fermo: nel frattempo resta più rapido rimuovere le cause e chiedere la revoca.