Glossario
Agente mutageno
Agente mutageno: definizione dell'art. 234 D.Lgs. 81/2008, categorie CLP 1A, 1B e 2, differenza con cancerogeno, obblighi e registro degli esposti.
L’agente mutageno è, ai sensi dell’art. 234, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, la sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008. È un agente capace di alterare in modo permanente il DNA, con effetti che possono trasmettersi alla discendenza.
Cosa dice la norma
La definizione rinvia alla classificazione del regolamento CLP, che distingue tre categorie di mutagenicità sulle cellule germinali:
| Categoria CLP | Significato | Indicazione di pericolo | Regime nel D.Lgs. 81/2008 |
|---|---|---|---|
| Muta. 1A | Mutagenicità accertata sull’uomo | H340 | Titolo IX, Capo II |
| Muta. 1B | Da considerare mutageno per l’uomo (prove su animali o in vitro) | H340 | Titolo IX, Capo II |
| Muta. 2 | Sospetto mutageno | H341 | Titolo IX, Capo I (agenti chimici) |
Solo le categorie 1A e 1B fanno scattare la disciplina rafforzata del Titolo IX, Capo II, consultabile nel testo vigente su Normattiva. Dal recepimento della direttiva (UE) 2022/431, con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 (GU n. 226 del 26 settembre 2024), il Capo II si intitola «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione»: i tre gruppi, noti insieme come sostanze CMR, condividono lo stesso sistema di obblighi, con alcune regole proprie per i reprotossici.
Mutageno, cancerogeno, reprotossico
I tre concetti si sovrappongono spesso ma non coincidono. Un agente cancerogeno provoca tumori o ne aumenta la frequenza; un mutageno altera il materiale genetico, e molte sostanze sono classificate in entrambe le classi perché la mutazione è uno dei meccanismi che porta al tumore. L’agente tossico per la riproduzione agisce invece sulla fertilità o sullo sviluppo del feto, senza necessariamente danneggiare il DNA.
C’è poi una differenza di perimetro: la definizione di cancerogeno comprende anche sostanze, miscele e processi elencati nell’Allegato XLII, mentre quella di mutageno si basa soltanto sulla classificazione CLP. Ne segue che un’esposizione non è mai «mutagena per processo»: serve sempre una sostanza o miscela classificata.
Obblighi in azienda
La sequenza degli obblighi parte dalla gerarchia delle misure:
- Sostituire il mutageno con una sostanza o un processo non pericoloso o meno pericoloso, se tecnicamente possibile (art. 235).
- Se non si può sostituire, produrre e usare in sistema chiuso; se neanche questo è possibile, ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.
- Valutare l’esposizione ai sensi dell’art. 236, con un capitolo dedicato del DVR che indica quantità, lavoratori esposti, misure adottate e DPI.
- Limitare il numero di esposti, delimitare le aree e applicare le misure tecniche e igieniche dell’art. 237.
- Attivare la sorveglianza sanitaria degli esposti (art. 242) e iscriverli nel registro di esposizione dell’art. 243, da tenere tramite il medico competente.
La scheda sugli agenti cancerogeni e mutageni approfondisce valutazione, valori limite e misure; la guida al registro degli esposti spiega chi iscrivere e cosa trasmettere.
Esempio: un laboratorio di analisi usa in piccole quantità un reagente la cui scheda di sicurezza riporta Muta. 1B e H340. La quantità ridotta non esonera dal Capo II: il datore di lavoro deve valutare se esista un’alternativa meno pericolosa, confinare l’uso sotto cappa, individuare per nome gli operatori esposti e iscriverli nel registro.
Domande frequenti
Come capisco dalla scheda di sicurezza se un prodotto è mutageno?
Nella sezione 2 della scheda dati di sicurezza e in etichetta cerca la classe di pericolo Muta. e le indicazioni H340 (categoria 1A o 1B) o H341 (categoria 2). Solo H340 porta il prodotto nel Capo II del Titolo IX. Per le miscele conta la classificazione della miscela, che dipende dalla concentrazione del componente mutageno: la sezione 3 indica quali sostanze sono presenti e in che misura.
Un mutageno di categoria 2 richiede il registro degli esposti?
No. Le sostanze Muta. 2 (H341, sospette mutagene) non rientrano nella definizione dell'art. 234 e quindi non attivano il registro dell'art. 243. Restano però agenti chimici pericolosi del Capo I del Titolo IX: vanno valutati, l'esposizione va ridotta al minimo e, se il rischio non è irrilevante per la salute, scatta la sorveglianza sanitaria.
Per quanto tempo si conservano i dati di esposizione a un mutageno?
Il datore di lavoro conserva registro e cartelle sanitarie finché dura il rapporto di lavoro; alla cessazione la documentazione passa all'INAIL, che la conserva fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. Per le sostanze tossiche per la riproduzione il periodo minimo è invece di cinque anni.