FAQ
Lavoratrici madri e minori
Le domande più frequenti sulla tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori minori: valutazione dei rischi, mansioni vietate in gravidanza, lavori pericolosi per gli adolescenti, orario e lavoro notturno, spostamento di mansione. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 151/2001 e alla L. 977/1967.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori minori, dalla valutazione dei rischi allo spostamento di mansione. Il quadro normativo è definito dall’art. 28 del Testo Unico, dal D.Lgs. 151/2001 sulla tutela della maternità e dalla L. 977/1967 sul lavoro di bambini e adolescenti. Per il metodo operativo di valutazione trovi la guida dedicata alle lavoratrici madri, mentre per orario, riposi e lavoro notturno il riferimento è il D.Lgs. 66/2003.
Le domande
Quali lavoratori tutelano in modo specifico le norme su maternità e minori?
Il D.Lgs. 151/2001 tutela la lavoratrice durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto e all'allattamento nei casi previsti, mentre la L. 977/1967 protegge i minori distinguendo i bambini dagli adolescenti. In entrambi i casi si tratta di gruppi di lavoratori particolarmente sensibili, di cui l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di tenere conto già nella valutazione dei rischi.
La presenza di lavoratrici madri richiede una valutazione dei rischi specifica?
Sì: il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio o allattamento e individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare (art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2001). Questa valutazione va inserita nel DVR e riesaminata quando una lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza.
Quali attività sono vietate o da limitare durante la gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001 vieta o limita, tra l'altro, la movimentazione manuale dei carichi (art. 168 e Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008), l'esposizione ad agenti chimici e cancerogeni (Titolo IX) e ad alcuni agenti fisici come rumore e vibrazioni (Titolo VIII). L'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri è contenuto negli allegati del D.Lgs. 151/2001, a cui occorre fare riferimento per il caso concreto.
Cosa deve fare il datore se la mansione è a rischio per la gestante?
Quando la valutazione evidenzia un rischio, il datore deve modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro; se ciò non è possibile deve spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile (D.Lgs. 151/2001). Se neanche lo spostamento è praticabile si attiva l'astensione anticipata dal lavoro tramite l'Ispettorato del Lavoro, secondo le procedure del D.Lgs. 151/2001; il percorso operativo è illustrato nella [guida alle lavoratrici madri](/guide/valutazione-lavoratrici-madri/).
La lavoratrice in gravidanza può essere adibita al lavoro notturno?
No: la lavoratrice non può essere obbligata al lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (D.Lgs. 151/2001). Madri e minori beneficiano inoltre di specifiche tutele su orario, riposi e lavoro notturno previste dal D.Lgs. 66/2003; vedi la scheda sul [lavoro notturno e a turni](/rischi/lavoro-notturno-turni/).
L'uso del videoterminale è compatibile con la gravidanza?
Non esiste un divieto assoluto di lavoro al videoterminale in gravidanza, ma il rischio va valutato con attenzione secondo gli artt. 172-179 del D.Lgs. 81/2008, curando postura, pause e affaticamento visivo. Vanno considerate le esigenze ergonomiche della lavoratrice e le eventuali indicazioni del medico competente; l'approfondimento è nella scheda sui [videoterminali](/rischi/videoterminali/).
Come si gestisce l'esposizione ad agenti chimici e cancerogeni per la gestante?
Gli agenti chimici pericolosi e, in particolare, quelli cancerogeni e mutageni disciplinati dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 sono tra le esposizioni vietate o soggette a limitazione per la lavoratrice in gravidanza e in allattamento. In presenza di tali agenti il datore deve escludere l'esposizione, ricorrendo allo spostamento di mansione previsto dal D.Lgs. 151/2001; vedi la scheda sugli [agenti cancerogeni e mutageni](/rischi/agenti-cancerogeni-mutageni/).
Lo stress lavoro-correlato va considerato per la lavoratrice madre?
Sì: anche lo stress lavoro-correlato rientra tra i rischi da esaminare per la gestante, nell'ambito della valutazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e del generale obbligo di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori di cui all'art. 2087 del codice civile. Ritmi, carichi mentali e turnazioni gravose possono richiedere un adeguamento dell'organizzazione del lavoro.
Chi è considerato minore ai fini della normativa sul lavoro?
La L. 977/1967 distingue il bambino, cioè il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o è ancora soggetto all'obbligo scolastico, dall'adolescente, cioè il minore tra i 15 e i 18 anni non più soggetto a tale obbligo. L'ammissione al lavoro è in via generale consentita agli adolescenti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, salvo le eccezioni e le condizioni previste dalla legge.
Quali lavori sono vietati ai minori?
La L. 977/1967 vieta di adibire i minori alle lavorazioni, ai processi e ai lavori elencati nell'allegato alla legge, tra cui l'esposizione ad agenti chimici e cancerogeni (Titolo IX del D.Lgs. 81/2008) e ad agenti fisici pericolosi come rumore e vibrazioni (Titolo VIII). Eventuali deroghe sono ammesse solo per gli adolescenti e per indispensabili esigenze formative, alle condizioni e con le tutele stabilite dalla legge.
I minori devono essere sottoposti a visita medica e a quali limiti di orario?
Prima dell'ammissione al lavoro e periodicamente i minori sono sottoposti a visita medica di idoneità alla mansione, secondo la L. 977/1967. La stessa legge fissa limiti stringenti all'orario di lavoro e ai riposi e vieta di regola il lavoro notturno degli adolescenti, in coordinamento con le disposizioni del D.Lgs. 66/2003.
Cosa si rischia se non si rispettano le tutele per madri e minori?
Le violazioni degli obblighi a tutela delle lavoratrici madri e dei minori sono sanzionate dalle rispettive norme di settore (D.Lgs. 151/2001 e L. 977/1967), oltre che dal D.Lgs. 81/2008 per la parte relativa alla valutazione dei rischi. Per gli importi e le fattispecie aggiornate occorre fare riferimento al testo vigente delle norme, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.