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FAQ

Amianto

Le domande più frequenti sull'amianto sul lavoro: quando verificare la presenza di materiali contenenti amianto, come valutare il rischio, quando servono notifica e piano di lavoro, che formazione e sorveglianza sanitaria occorrono. Con i riferimenti al Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 213/2025.

Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e imprese di bonifica sull’amianto, dall’individuazione dei materiali fino a notifica, piano di lavoro e sorveglianza sanitaria. Per il metodo operativo trovi la guida su come valutare il rischio amianto e l’approfondimento sul piano di lavoro amianto. Il quadro normativo è definito dal Titolo IX Capo III del Testo Unico, in particolare dagli artt. 249, 250 e 256, come riformato dal D.Lgs. 213/2025 con l’introduzione dell’Allegato XLIII-ter.

Le domande

  • Quali attività rientrano nella disciplina sull'amianto del Testo Unico?

    Il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione a polvere proveniente dall'amianto o da materiali che lo contengono (art. 246). Rientrano quindi le bonifiche e le rimozioni, ma anche manutenzioni, ristrutturazioni e demolizioni di edifici e impianti in cui l'amianto può essere presente in coperture, coibentazioni, guarnizioni o pavimentazioni.

  • Cos'è l'amianto e perché è così pericoloso?

    L'amianto è un insieme di silicati fibrosi le cui fibre, se inalate, possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio (art. 247). L'esposizione è associata a patologie gravi e a lunga latenza come l'asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma; per questo l'amianto è trattato con un regime rigoroso, assimilabile a quello degli agenti cancerogeni.

  • Devo verificare la presenza di amianto prima di lavori di manutenzione o demolizione?

    Sì: prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, se necessario acquisendo informazioni dai proprietari dei locali (art. 248). In caso di dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione si applicano comunque le disposizioni del Capo III.

  • Come si valuta il rischio amianto?

    Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi considerando tipo, quantità e caratteristiche dell'amianto e stimando l'esposizione dei lavoratori, così da programmare le misure di prevenzione (art. 249). La valutazione va aggiornata anche alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 213/2025, che ha rivisto i criteri e i valori di riferimento del Capo III; per l'impostazione operativa vedi la guida su come [valutare il rischio amianto](/guide/valutazione-rischio-amianto/).

  • Quando devo inviare la notifica all'organo di vigilanza?

    Prima dell'inizio dei lavori che espongono all'amianto il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 250). La notifica descrive tra l'altro il sito, i tipi e i quantitativi di amianto, le attività e i procedimenti applicati e il numero di lavoratori interessati, e va aggiornata quando intervengono modifiche significative alle lavorazioni.

  • Qual è il valore limite di esposizione all'amianto?

    Il Testo Unico fissa un valore limite di esposizione professionale per l'amianto, calcolato come concentrazione media ponderata nel tempo di riferimento (art. 254). Il D.Lgs. 213/2025 ha abbassato tale valore limite e rivisto i metodi di misurazione: per il valore vigente e le modalità di conteggio delle fibre occorre fare riferimento al testo aggiornato dell'articolo e all'Allegato XLIII-ter, evitando di applicare i valori previgenti.

  • Quando serve il piano di lavoro amianto e a chi va inviato?

    Per i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio delle attività (art. 256). Il piano prevede le misure per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e va trasmesso all'organo di vigilanza, che può formulare prescrizioni; i contenuti operativi sono descritti nella guida al [piano di lavoro amianto](/guide/piano-lavoro-amianto/).

  • Che formazione devono avere i lavoratori addetti all'amianto?

    Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad amianto devono ricevere una formazione adeguata e periodica, che li renda consapevoli dei rischi, delle misure di prevenzione, delle procedure di lavoro sicure e del corretto uso dei DPI (art. 258). La formazione riguarda anche le operazioni di decontaminazione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

  • È obbligatoria la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad amianto?

    Sì: i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione specifica, con visite preventive e periodiche stabilite dal medico competente (art. 259). Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro degli esposti e le relative cartelle sanitarie e di rischio (art. 260).

  • Cos'è il registro di esposizione all'amianto?

    Il registro di esposizione raccoglie i nominativi dei lavoratori addetti alle attività che li espongono all'amianto, con l'indicazione dell'attività svolta e dei valori di esposizione (art. 260). È tenuto dal datore di lavoro tramite il medico competente e trasmesso, con le modalità previste, agli enti competenti; consente di ricostruire le esposizioni anche a distanza di anni, data la lunga latenza delle patologie da amianto.

  • Cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025?

    Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha riformato il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, allineando la disciplina alle indicazioni europee: ha abbassato il valore limite di esposizione, rafforzato i metodi di misurazione e conteggio delle fibre e introdotto l'Allegato XLIII-ter. Chi gestisce attività con amianto deve aggiornare valutazione del rischio, procedure e piani di lavoro ai nuovi riferimenti.

  • Cosa si rischia per la violazione degli obblighi sull'amianto?

    Le violazioni degli obblighi del Capo III del Titolo IX, come la mancata valutazione del rischio, l'omessa notifica o l'assenza del piano di lavoro, sono assistite da sanzioni penali a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Poiché le fattispecie e gli importi sono soggetti ad aggiornamento e a rivalutazione periodica, per il dettaglio occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. 81/2008.