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FAQ

DVR e valutazione dei rischi

Le domande più frequenti su DVR e valutazione dei rischi: quando è obbligatorio, chi lo firma, quanto dura, come si aggiorna e cosa rischia chi non ce l'ha. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008.

Le risposte che seguono coprono i dubbi più ricorrenti di datori di lavoro, RSPP e consulenti sul documento di valutazione dei rischi. Per la procedura completa di redazione c’è la guida passo-passo; per il quadro normativo, gli artt. 17, 28 e 29 del Testo Unico.

Le domande

Quando diventa obbligatorio il DVR?

Dal momento in cui l'azienda ha almeno un lavoratore, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: contano anche soci lavoratori, tirocinanti, apprendisti e collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale. La partita IVA individuale senza collaboratori non ha obbligo di DVR.

Il DVR ha una scadenza?

No, non scade a calendario: va però rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, infortuni rilevanti, evoluzione della tecnica o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedano (art. 29, co. 3), entro trenta giorni dall'evento.

Chi deve firmare il DVR?

Il datore di lavoro, che ne è titolare non delegabile (art. 17). Ai soli fini della data certa, il documento può essere sottoscritto congiuntamente anche da RSPP, medico competente e RLS (art. 28, co. 2).

Cosa sono le procedure standardizzate?

Un modello semplificato di valutazione dei rischi, adottato con DM 30 novembre 2012, utilizzabile dalle imprese fino a 50 lavoratori (con esclusioni per le attività a rischio rilevante). Semplificano il formato, non riducono l'obbligo di valutare tutti i rischi.

Che differenza c'è tra DVR e DUVRI?

Il DVR valuta i rischi della propria azienda; il DUVRI (art. 26) valuta i rischi da interferenza tra committente e imprese appaltatrici che lavorano nella stessa sede. Sono documenti diversi con presupposti diversi, e uno non sostituisce l'altro.

Posso scrivere il DVR da solo senza consulenti?

Sì, la legge non impone un consulente: impone che la valutazione sia svolta con la collaborazione del RSPP e del medico competente ove nominato. Se il datore di lavoro è anche RSPP e l'azienda è semplice, un DVR autoprodotto ben fatto è legittimo; per rischi specialistici (chimico, rumore, ATEX) servono però competenze e spesso misurazioni strumentali.

Cosa rischio se il DVR manca o è incompleto?

La mancata valutazione è punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda (art. 55, co. 1); un DVR carente sui contenuti dell'art. 28 comporta sanzioni specifiche (art. 55, co. 3-4). La mancanza del DVR è inoltre tra le gravi violazioni che consentono la sospensione dell'attività ex art. 14.

Il DVR deve essere cartaceo?

No: può essere tenuto su supporto informatico (art. 53), purché con data certa e disponibile in azienda per organi di vigilanza e RLS. Firma digitale e marca temporale assolvono bene entrambi i requisiti.

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